Che cos’è IMU | |
La nuova I.M.U. è disciplinata dalla Legge 160/2019, che ha abolito la IUC nelle componenti Imu e Tasi. | |
Chi la paga | |
Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l’imposta è dovuta dall’ente proprietario. | |
Aliquote IMU anno 2012 | |
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 18/2012 del 29.05.2012, ha approvato le aliquote e le detrazioni comunali IMU per l'anno 2012. | |
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Modalità di pagamento | |||||||||||||||||||
Il pagamento deve essere fatto esclusivamente utilizzando il modello F24, pagando in banca o presso gli uffici postali. La legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012), ha attribuito il gettito IMU quasi interamente ai Comuni, ad eccezione di quello per gli immobili a uso produttivo del gruppo catastale D, ne consegue che per quest'ultimi lo 0,76% dell'imponibile va versato allo Stato mentre la differenza (tra aliquota base approvata dal Comune - 0,76%) va versata al Comune. Il codice catastale del Comune di Gargnano da utilizzare per il pagamento è: D924.
E' possibile scaricare il modello qui clik e le relative istruzioni qui clik | |||||||||||||||||||
Detrazioni | |
La detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari ad euro 200,00. Detta detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo massimo di tale maggiorazione non può superare i 400,00 euro. Tale detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. | |
Determinazione base imponibile | |||||||||||||||
 Ai fini della determinazione della base imponibile per l'abitazione principale al valore dell'immobile è possibile aggiungere il valore delle unità pertinenziali esclusivamente per quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità , alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. | |||||||||||||||
Esenzioni | |
Sono esenti dall’imposta i terreni e fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di Gargnano in quanto rientrante nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani. | |